Certificati
religiosi
Battesimo
(da richiedere presso la
chiesa in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta
semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione. La
scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni
marginali sull'atto di battesimo che possono alterare lo stato
giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire
il certificato, perchè battezzati all'estero, è
sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi,
purchè ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede
che confermino lo stato libero eclesiastico del/la nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es.
chiesa distrutta) non è possibile reperire la
certificazione di battesimo, è sufficiente la
dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o
il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il
battesimo in età adulta.
4) Validità e
riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle
Chiese e Comunità eclesiali ortodossa, valdese, metodista,
battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i
battesimi amministrati in nome della SS. Trinità.
Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e
dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento
trinitario.
5) Nel compilare l'atto di
battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali
(adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di
matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il
documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma
del Parroco da parte del Vicariato non è più necessaria per le
Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà
presentarsi all'estero.
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Cresima
(da richiedere presso la
Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
1) Il
certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il
sacramento prima del matrimonio "se è possibile farlo senza grave
incomodo".
3) Non si deve conferire la
cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione
coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).
4) Per provare l'avvenuta
confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con
una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a.
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Stato libero ecclesiastico
(se occorre)
1) E'
necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo
il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Il Parroco che istruisce la
pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei
nubendi che dopo il 16° anno di età anno dimorato in una diocesi
diversa da quella in cui hanno il domicilio.
Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le
risposte date alla domanda numero 1 della posizione matrimoniale
valgono come giuramento suppletorio.
3) Per lo stato libero degli
stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del
certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla
Osta consolare.
4) Per lo stato libero dei non
battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una
dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti
che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.
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Certificati Civili
Estratto per riassunto dell'atto di
nascita
(da richiedere in carta
semplice per uso matrimonio nel Comune in cui si è nati)
1) Il
certificato ha validità di tre mesi ed è .
2) Gli italiani nati all'estero,
ritornando in Italia devono trascrivere l'atto di nascita in un
Comune della penisola. Se ciò non è stato effettuato, il
certificato di nascita può essere sostituito con l'atto di
notorietà rilasciato dalla Pretura.
3) Nell'impossibilità di avere
uno dei quattro genitori come testimoni in Circoscrizione per la
richiesta di pubblicazioni civili, in sostituzione dell'estratto
per riassunto occorre esibire l'atto integrale di nascita
rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della
Repubblica.
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